Approvata in Senato la legge di riforma costituzionale che porta alla separazione delle carriere dei magistrati.

Francesco De Vice
Con 112 sì, 59 no e 9 astenuti è stata approvata in Senato in quarta lettura la legge di riforma costituzionale che porta alla separazione delle carriere dei magistrati.
Conclusosi l’iter parlamentare, la legge dovrà essere sottoposta al referendum confermativo dei cittadini, probabilmente nella prossima primavera. In base a quanto statuisce l’art.138 della Costituzione le leggi di revisione costituzionale sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri della camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, mentre la consultazione referendaria non avrebbe luogo solo se la legge venisse approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Attualmente i magistrati dopo il concorso unico possono scegliere se svolgere la carriera giudicante o requirente. Prima della riforma Cartabia questo cambiamento poteva avvenire fino ad un massimo di 4 volte per l’intera carriera, possibilità ridotta poi nel 2022 a una sola volta. Invece la riforma Nordio sostiene che la carriera dei magistrati deve essere sdoppiata in giudicante e requirente, in modo che i futuri magistrati dovranno scegliere fin dall’inizio il tipo di strada da percorrere e la loro decisione sarà irrevocabile.
La separazione delle carriere comporterà una divisione dell’organo di autogoverno della magistratura in due tronconi diversi, quella requirente e quella giudicante, entrambe presiedute dal Presidente della Repubblica. Ma la funzione disciplinare sarà affidata ad un altro organo ad hoc chiamato Alta Corte disciplinare. I due nuovi CSM si occuperebbero solo di assegnazioni, di assunzioni e trasferimenti dei magistrati.
In particolare l’Alta Corte assume alcuni compiti finora ripartiti tra corte di Cassazione e Consiglio Superiore della magistratura in materia di giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti. Contro le sentenze dell’Alta Corte disciplinare si può presentare ricorso solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione.
Questa riforma solleva molti dubbi, uno di questi parte dal fatto che separare la carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri creerebbe una frattura dell’unitarietà della magistratura, principio su cui la Costituzione fonda l’indipendenza del potere giudiziario.
Inoltre comporterebbe anche un vulnus dei tre poteri principali dello Stato, quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario, così come già pensati nel 1748 da Montesquieu.
Altro elemento critico che si evince da questa modifica è che essa non contribuisce ad accelerare i tempi del processo, provvedimento veramente urgente e necessario atteso dai cittadini per il buon funzionamento della giustizia. Ci si aspetterebbe per sopperire a questa grave carenza, l’aumento del numero dei magistrati, quello del personale amministrativo ed il completamento della trasformazione digitale per migliorare l’attività degli operatori del diritto. La vera riforma, dunque, sarebbe quella di superare l’approccio meramente normativo per concentrarsi su aspetti organizzativi e stutturali.
Sarebbe interessante, infine, rispondere a queste domande: a che cosa serve questa riforma? Rende un servizio ai cittadini?
La nuova legge, in realtà, verrebbe fatta per un numero molto esiguo di magistrati che vorrebbero cambiare ruolo; ma vale veramente la pena modificare l’art. 104 della Costituzione per lo 0,83% dei pubblici ministeri con funzioni requirenti che sono passati a funzioni giudicanti e del 0,21% dei giudici che sono passati a funzioni requirenti in cinque anni?
Qualche analista, inoltre, evidenzia che oltre all’inutilità di questa riforma ci sia il pericolo che il pubblico ministero sia influenzato dal Governo e non svolga più le indagini col rispetto della garanzia dovuta all’indagato così come prevede la normativa vigente.
In conclusione, questa riforma non risponde alle reali urgenze e necessità dei cittadini per cui la giustizia a volte può diventare anche ingiusta.


